L’ordinamento costituzionale greco si distingue nel panorama comparato europeo per l’impiego sistematico dell’estrazione a sorte (κλήρωση) nella composizione di organi giurisdizionali di carattere speciale. L’istituto, già noto alle costituzioni del XIX e XX secolo, ha trovato la sua configurazione attuale negli articoli 99 e 100 della Costituzione democratica del 1975, che prevedono rispettivamente l’istituzione del tribunale per i casi di malagiustizia e l’Alto Tribunale Speciale (ΑΕΔ). L’estrazione a sorte non rappresenta una tecnica neutra, ma un vero e proprio meccanismo di garanzia strutturale, volto a preservare l’imparzialità del giudice, a evitare concentrazioni di potere giurisdizionale e a salvaguardare la pluralità interna della magistratura. Due disposizioni risultano paradigmatiche: a) l’art. 99, relativo alla responsabilità civile dei magistrati; b) l’art. 100, che istituisce l’Alto Tribunale Speciale, dotato di competenze in materia elettorale, di conflitti tra poteri e gode di natura quasi-costituzionale.
L’art. 99 disciplina le azioni di malagiustizia (αγωγές κακοδικίας) promosse contro i magistrati, configurando un meccanismo di responsabilità che si colloca all’incrocio tra tutela del cittadino e salvaguardia dell’indipendenza della magistratura.
Le azioni sono devolute a un tribunale speciale composto dal Presidente del Consiglio di Stato, da un consigliere di Stato, da un membro dell’Areos Pagos (Corte Suprema di Cassazione), da un consigliere della Corte dei conti, da due professori ordinari di materie giuridiche delle università greche, da due avvocati ed infine da membri del Consiglio disciplinare supremo dell’avvocatura.
I componenti diversi dai presidenti sono designati attraverso sorteggio, secondo le modalità definite dalla legge di attuazione n. 693/1977.
La ratio della previsione del sorteggio è duplice. In primo luogo, esso sottrae la formazione del collegio a ogni forma di scelta discrezionale, riducendo al minimo il rischio di condizionamenti politici o corporativi. In secondo luogo, assicura una composizione pluralistica del giudice coinvolgendo magistratura amministrativa, magistratura ordinaria, Corte dei conti, accademia e foro che concorrono alla valutazione dell’operato del magistrato convenuto, temperando la tendenza all’auto-protezione del corpo giudiziario.
Sul piano storico, la soluzione del tribunale misto composto per sorteggio risale almeno alla Costituzione del 1911 e all’art.103 della stessa. Questa previsione e stata poi ripresa dal testo del 1952 e consolidata nella Costituzione del 1975. La persistenza del modello segnala che, nella tradizione ellenica, la responsabilità del giudice non è concepita come momento “interno” alla sola magistratura, bensì come fatto istituzionale che coinvolge più soggetti dotati di competenze giuridiche qualificate. In tal modo, il tribunale che amministra i casi di malagiustizia diviene un luogo emblematico di responsabilità condivisa del potere giudiziario. Il giudice è chiamato a rispondere delle proprie decisioni non davanti a un organo monocratico o interno alla sua stessa carriera, ma davanti a un collegio che riflette la pluralità delle culture giuridiche presenti nello Stato.
L’art.100 istituisce l’Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ), organo di natura sui generis che non si identifica con una corte costituzionale in senso stretto, ma esercita funzioni che, in molti ordinamenti, sarebbero affidate proprio a quest’ultima. Le sue competenze comprendono: a) la decisione sulle impugnazioni elettorali concernenti il controllo del risultato e del regolare svolgimento delle elezioni parlamentari (in collegamento con l’art. 58); b) il controllo della regolarità dei referendum e dei relativi risultati; c) la decisione su incompatibilità e decadenza dei deputati; d) la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra le supreme autorità giudiziarie e le autorità amministrative, nonché tra le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; e) la composizione delle divergenze giurisprudenziali in tema di costituzionalità e interpretazione delle leggi ordinarie quando Consiglio di Stato, Areopago e Corte dei conti si siano pronunciati in modo contrastante.
Il Codice dell’Alto Tribunale Speciale (adottato con la legge n. 345/1976) precisa la composizione dell’organo. Vi partecipano di diritto i Presidenti del Consiglio di Stato, dell’Areopago e della Corte dei conti, a questi si aggiungono quattro consiglieri di Stato e quattro areopagiti, estratti a sorte ogni due anni; nelle ipotesi sub d) ed e), partecipano altresì due professori ordinari di diritto, anch’essi sorteggiati. Il sorteggio ha luogo in seduta pubblica, con redazione di verbale e pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a garanzia di trasparenza e verificabilità della procedura.
L’ΑΕΔ esercita così una funzione di “giustizia costituzionale diffusa concentrata”. Non è un organo separato e permanente, ma un collegio composito e temporaneo che interviene solo in presenza di divergenze tra i vertici delle giurisdizioni o di questioni di particolare rilievo costituzionale. Come ha osservato parte della dottrina, esso può essere qualificato quale corte costituzionale di fatto, sebbene priva della configurazione completa che caratterizza i tribunali costituzionali di modello kelseniano.
Venendo ora ad esaminare brevemente la funzione costituzionale che il sorteggio assolve in entrambe le disposizioni, essa non è soltanto un criterio tecnico di selezione, ma assurge a istituto di garanzia dell’indipendenza interna della magistratura. Sul piano strutturale, il sorteggio impedisce la formazione di un corpo stabile di giudici costituzionali, riducendo il rischio di autoreferenzialità e di politicizzazione delle nomine. Inoltre, garantisce la rotazione e l’accesso di diversi magistrati e accademici all’esercizio di funzioni di alta giurisdizione. Infine, assicura una rappresentanza equilibrata dei vari rami della giurisdizione e del mondo giuridico extra-giudiziario (università, avvocatura).
Da un punto di vista teorico, si può parlare di una forma di democrazia giudiziaria temperata per la quale il giudice straordinario non è un soggetto istituzionalmente separato, ma un collegio temporaneo composto da pari, individuati in base a un criterio impersonale e trasparente. La professionalità e la competenza restano condizioni necessarie (giacché il sorteggio opera solo all’interno di cerchie altamente qualificate), ma la selezione casuale impedisce la concentrazione stabile del potere interpretativo in poche mani. Sul piano simbolico, il sorteggio richiama alla memoria la tradizione della democrazia ateniese, nella quale la sorte era strumento di isonomia e di equa partecipazione al potere. La Costituzione greca rielabora nella contemporaneità questo archetipo, trasformandolo in garanzia contro l’appropriamento e la lottizzazione della magistratura in funzione politica.
La dottrina non ha mancato di evidenziare possibili criticità del sistema. Alcuni autori hanno sottolineato che la composizione casuale può incidere sulla continuità giurisprudenziale e sulla prevedibilità delle decisioni, soprattutto laddove l’ΑΕΔ sia chiamato a pronunciarsi su questioni di costituzionalità con effetti erga omnes. La temporaneità dei collegi e l’assenza di un corpo giudicante stabile in materia costituzionale possono rendere più difficile la costruzione di una giurisprudenza sistematicamente coerente. Altri studiosi, tuttavia, valorizzano il sorteggio come strumento di legittimazione procedurale e di salvaguardia della magistratura da derive oligarchiche. La rotazione degli organi e la composizione mista – magistrati, accademici, avvocati – sono ritenute idonee a rafforzare la fiducia dei cittadini nella neutralità delle decisioni e a impedire la formazione di un “ceto” specializzato di giudici costituzionali.
In conclusione, si può affermare come il sorteggio dei membri dei tribunali speciali rappresenti uno dei tratti più originali dell’architettura costituzionale greca. Lungi dall’essere un retaggio arcaico, il sorteggio si configura come una sofisticata misura di garanzia in quanto volta a preservare l’indipendenza della magistratura rispetto al potere politico; ne limita l’autoreferenzialità interna, imponendo la partecipazione di soggetti esterni (accademici, avvocati); assicura un equilibrio dinamico tra i vari rami della giurisdizione e tra competenza tecnica e legittimazione democratica. In una fase storica in cui molti ordinamenti europei ripensano il rapporto tra autonomia del giudice e controllo democratico, l’esperienza greca offre dunque un paradigma alternativo di giustizia costituzionale partecipata, nel quale la sorte, lungi dall’essere un semplice caso, diventa criterio razionale di limitazione del potere e di protezione dell’eguaglianza di fronte alla legge.
Giulia Aravantinou Leonidi, 2 aprile 2026




