Con la sentenza n. 88 del 1962 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, in riferimento all’art. 25, primo comma, della Costituzione (oltre che, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’incostituzionalità consequenziale del comma terzo dello stesso art. 30 dello stesso codice di rito; del comma secondo dell’art. 31 dello stesso corpo normativo e dell'art. 10 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835).
In particolare, in tale decisione il Giudice delle leggi ha affermato che il principio di precostituzione del giudice ex art. 25 Cost. consiste, innanzitutto, nella «previa determinazione della competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro», e, di conseguenza, nell’inconcepibilità di una «alternativa fra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolvibile a posteriori, con provvedimento singolo in relazione a un dato procedimento», atteso che «precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri tra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione».
In sintesi, la sentenza n. 88 del 1962, in primo luogo, ha riconosciuto l’esistenza di una riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, e, in secondo luogo, ha anche sancito la sostanziale differenza di contenuto tra l’art. 25 e l’art. 102, comma 2, Cost.
Per un approfondimento si veda R. ROMBOLI, Il giudice naturale. Studio sul significato e la portata del principio nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1981, 113 ss.
Stefano Rovelli, 4 settembre 2025





