I Criteri organizzativi della Procura generale della Corte di cassazione (Quadriennio 2026 – 2029) e l’annessa Relazione illustrativa costituiscono una preziosa fonte di conoscenza per comprendere il funzionamento di un organo cruciale nell’amministrazione della giustizia. Alla Procura generale l’ordinamento assegna infatti molteplici funzioni, in campo civile, penale e disciplinare, nonché di coordinamento con le autorità sovranazionali come la Procura europea, Eurojust, le reti dei Procuratori generali europei, fungendo altresì da «punto di contatto» di programmi di cooperazione giudiziaria internazionale (ad es. le reti giudiziarie europee in materia penale, civile e commerciale, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, l’antiterrorismo). Dal punto di vista della forma organizzativa, la Procura generale si compone del Procuratore generale (PG) e del Procuratore Generale Aggiunto (PGA) — «alter ego» del PG — di sei avvocati generali (AG) ripartiti tra i tre Servizi della Procura generale — rispettivamente: due al settore penale, due al settore civile, due al disciplinare — e due Procuratori europei delegati (PED). Considerando anche i sostituti procuratori generali (SPG), la pianta organica finisce così per comprendere 94 unità (1 PG, 1 PGA, 6 AG, 84 SPG, 2 PED). Tutti i magistrati diversi dal PG e dal PGA afferiscono o al servizio civile o penale, con la possibilità di afferire anche al servizio disciplinare, benché soltanto dopo aver maturato due anni di anzianità di servizio. Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, salvo speciali e motivate esigenze, gli SPG non possono essere designati a più di tre udienze mensili, con la previsione di un’udienza a settimana al massimo. Nel caso di un sostituto addetto al Servizio disciplinare, l’assegnazione delle udienze e dei ricorsi si riduce del 30% o, in casi particolari, fino al 50%.
La ricchezza delle informazioni e delle suggestioni è tale da meritare trattazioni più estese di una semplice scheda di accompagnamento. Si possono, in ogni caso, segnalare alcuni punti di interesse, soffermandosi qui sugli aspetti legati al potere disciplinare sui magistrati ordinari professionali e in particolare alla sua fase predisciplinare. A seguito della ricezione e dell’apposizione della sigla “SD” (servizio disciplinare), qualsiasi esposto ricevuto può andare incontro a tre possibili esiti: entro 10 giorni, può essere archiviato de plano con provvedimento di allegazione agli atti della Segreteria (ADS) laddove la notizia non sia giudicata “circostanziata” (art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006), ovvero può essere unito a un procedimento predisciplinare o disciplinare già avviato; altrimenti, è iscritto come un nuovo procedimento predisciplinare, con l’eventuale apposizione della sigla “EV” (evidenza) se prima facie particolarmente rilevante. Per come disposto dal PG con ordine di servizio n. 33 del 2022 — fondamentale documento di sintesi della procedura disciplinare, allegato ai Criteri — all’archiviazione de plano dell’esposto inammissibile provvede l’AG del settore predisciplinare o gli SPG «dallo stesso designati, componenti il gruppo di lavoro […], secondo un criterio di turnazione giornaliera predisposto mensilmente». Ogni 15 giorni l'«elenco» dei provvedimenti così definiti è trasmesso dall'AG al Ministro della giustizia. L’esposto ammissibile è invece assegnato a un sostituto per l’istruzione nella fase predisciplinare, secondo tre criteri: «a) assegnazione del fascicolo allo stesso magistrato che ha provveduto all’iscrizione; b) particolare competenza circa le normative processuali o sostanziali, civili o penali, che vengono in rilievo; c) rotazione ed equa distribuzione degli affari che tenga conto dei carichi di lavoro, anche relativi ad altri servizi». Qualora il sostituto procuratore assegnatario ritenga sussistenti «elementi costitutivi di illeciti disciplinari […] procede alla formulazione dei capi di incolpazione, redigendo una sintetica relazione contenente la sommaria enunciazione degli elementi a sostegno degli stessi, da sottoporre al visto dell’Avvocato generale preposto di entrambi gli Avvocati generali e del Procuratore generale». (L’incongruenza linguistica, con paratassi di «dell’Avvocato generale preposto» e «di entrambi gli Avvocati generali», presenta difficoltà interpretative: la prima formulazione si rinviene nei Criteri organizzativi del triennio 2020-2022 e rispecchia il senso dell’ordine di servizio n. 33/2022; rimane tuttavia possibile pensare ad una intervenuta riforma a favore della seconda formulazione, con mancata espunzione della prima parte.) Viceversa, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’archiviazione, il sostituto procuratore generale provvederà alla stesura del decreto, soggetto poi al visto dell’AG — e nel caso di provvedimenti EV, anche del PGA — e poi dello stesso PG. Con l’esercizio dell’azione disciplinare si apre, infine, la più nota fase disciplinare.
Silvio Roberto Vinceti, 14 luglio 2026





