Con la sentenza n. 4485 del 4 giugno 2026, il Consiglio di Stato ha fornito un importante chiarimento sulla corretta lettura dell’art. 45, comma primo, del d.lgs n. 160 del 2006, ai cui sensi, al termine del quadriennio, il magistrato può essere confermato nel ruolo direttivo «per un’ulteriore sola volta», per un eguale periodo.
Ricordiamo anzitutto che con la legge n. 111 del 2007 il legislatore ha introdotto il principio della temporaneità degli incarichi dirigenziali, con l’obiettivo di “ridimensionarne” il significato e il rilievo: non più uno status stabilmente acquisito, ma semplicemente una delle funzioni che il magistrato può svolgere nell’arco del proprio percorso professionale. La temporaneità del ruolo, inoltre, e con essa la possibilità di un (solo) rinnovo, ha portato con sé l’ulteriore rilevantissima novità della sottoposizione a valutazione dell’operato del magistrato.
Il quesito interpretativo che si è da ultimo posto è cosa accada laddove il dirigente, ottenuto il rinnovo, non abbia però ultimato il secondo quadriennio: anche in questo caso gli è inibita la possibilità di ricandidarsi, in un successivo momento, al medesimo incarico, oppure, non avendo consumato per intero il tempo “supplementare” consentito dal legislatore, gli è data un’ulteriore occasione?
È quanto si è dovuto chiarire nel caso di specie: con delibera del 19 febbraio 2025 il Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Presidente del Tribunale di Crotone la Dott.ssa Mingrone, sebbene la stessa avesse già svolto questa stessa funzione dal 30 settembre 2008 al 17 settembre 2015 (con conferma intervenuta il 20 novembre 2013).
A seguito di impugnazione dell’atto da parte del controinteressato, il Tar Lazio, con sentenza n. 16747 del 2025, ha avallato la decisione dell’organo, sull’assunto che la preclusione a ricoprire nuovamente l’ufficio direttivo operi solo se siano stati portati a termine gli otto anni di servizio nell’incarico, mentre la candidata avrebbe ricoperto l’ufficio per soli sei anni e undici mesi.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia ribaltato la pronuncia, e con essa la decisione assunta dal Csm. Erroneamente, infatti, l’organo avrebbe ritenuto il divieto di riassegnazione del medesimo incarico direttivo connesso al completamento dell’intero ottennio, anziché «alla conferma “per una sola volta”» nell’incarico: «è questo, infatti, l’atto che “consuma” la legittimazione a ricoprire nuovamente quell’ufficio, a prescindere dalla durata effettiva del secondo mandato».
Dunque, riassumendo: sebbene l’art. 45 letteralmente si occupi solo del regime delle conferme (possibili per una sola volta e per una estensione di massimo altri quattro anni), da tale norma si ricava il più generale divieto a riassumere quell’incarico a qualsiasi titolo, vuoi per ulteriore conferma vuoi per nuova nomina. E ciò, ha precisato in questa occasione il Consiglio di Stato, anche nell’ipotesi in cui il secondo quadriennio non sia stato portato a termine.
D’altra parte, a ragionare diversamente, si avallerebbero comportamenti elusivi: «dimissioni, collocamenti fuori ruolo, aspettative di lunga durata o trasferimenti strategicamente “temporizzati” prima del definitivo compimento ottennio e a ridosso dello stesso». Occorre insomma evitare che il magistrato si ponga nella condizione di poter estendere ulteriormente l’arco temporale di permanenza nell’ufficio.
In generale, comunque, a prescindere dalle intenzioni soggettive, che possono essere improntate ad assoluta buona fede, le scelte personali dei singoli non possono condizionare il rendimento degli istituti giuridici. Nel caso di specie, l’effetto sarebbe quello di compromettere la ratio del principio di temporaneità, che il Consiglio di Stato ha premura di chiarire con affermazioni che, a ben vedere, - pur con le dovute differenze - non si discostano da quelle che la Corte costituzionale ha associato al divieto del terzo mandato per i Presidenti di Regione. Si tratta, infatti, a dire del Giudice amministrativo, di «evitare ‘incrostazioni’ di potere e personalismi».
Certo, potrebbe osservarsi come un conto sia riacquisire, a ridosso della precedente esperienza, la funzione già ricoperta, con l’effetto di permanere nel medesimo ufficio per un lungo e continuativo arco temporale, altro partecipare ad una procedura bandita per il medesimo incarico svariati anni dopo, come è effettivamente stato nel caso di specie. La ratio della norma oggettivamente si stempera, perché, seppur non azzerandosi, il timore di incrostazioni di potere e personalismi si dirada.
La questione è per vero direttamente affrontata dal Consiglio di Stato, il quale tuttavia afferma che a nulla rileva la circostanza che il nuovo conferimento giunga a distanza di un rilevante periodo di decantazione dalla cessazione del precedente incarico, per la ragione che la legge, allo stato, non conosce espresse eccezioni.
La pronuncia in commento, pur ponendo questi interrogativi, risulta ad ogni modo di notevole interesse e impatto, perché, valorizzando ad un tempo la lettera e la ratio delle previsioni legislative che hanno introdotto la temporaneità degli incarichi direttivi e semi-direttivi, può costituire un ulteriore disincentivo a forme di “carrierismo” e, ribaltando la prospettiva, un indiretto invito, per quanti abbiano chiesto una conferma nel ruolo gestionale, a portare a termine il secondo quadriennio, nel migliore interesse dell’amministrazione della giustizia.
Stefania Leone, 15 luglio 2026





