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    La Corte e l’inamovibilità dei giudici speciali (C. cost., sent. 103/1964 del 3 dicembre 1964)

    Con la sentenza n. 103 del 1964, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme relative al procedimento di formazione delle Commissioni distrettuali delle imposte e, precisamente, di quelle (allora) contenute negli artt. 2 e 4 del R.D. 13 marzo 1944, n. 88, e 2, 5, 7 e 10 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516. 

    I giudici costituzionali hanno escluso che il suddetto impianto legislativo non preveda le «garanzie idonee ad assicurare ai componenti delle Commissioni distrettuali delle imposte quella posizione super partes» che è da considerarsi «attributo connaturale alla funzione giurisdizionale». Dopo aver accertato l’esistenza (ed escluso la lamentata totale insufficienza) dei criteri per la scelta dei membri effettivi e supplenti delle suddette Commissioni, ritenuto la loro durata in carica per quattro anni -successivi alla nomina- un periodo congruo, la Corte ha osservato come i membri delle Commissioni distrettuali per le imposte non possano essere revocati, né dichiarati decaduti dalla suddetta carica salvo i casi di trasferimento della residenza in altro distretto o di perdita della qualità di contribuente, nonché nelle eventualità previste, rispettivamente, dall’art. 7 del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 di sopravvenuta incapacità, indegnità o incompatibilità, dall’art. 10, in caso di rifiuto di accettazione della nomina, dall’art. 22, a fronte di un’assenza senza giustificato motivo per almeno sei sedute consecutive (quest’ultima, inoltre, non determina l’automatica decadenza del commissario, ma la sua possibilità, avendo, infatti, l’Intendente della finanza che partecipa alla scelta dei commissari solo facoltà e non obbligo di dichiararne la decadenza).

    Considerati, pertanto, i criteri che regolano le eventuali dichiarazioni di decadenza dei componenti delle Commissioni distrettuali delle imposte, poiché «l’inamovibilità è indubbiamente un requisito necessario per assicurare anche ai giudici delle giurisdizioni speciali l’effettiva indipendenza per tutto il periodo nel quale esplicano le loro funzioni», a detta della Corte costituzionale, la garanzia dell’inamovibilità e, insieme ad essa, l’indipendenza dei suddetti membri delle Commissioni si ritengono sufficientemente assicurate.

    La sentenza si segnala, dunque, per l’esplicita riferibilità della garanzia dell’inamovibilità anche ai giudici speciali, nonostante la mancata espressa previsione sul punto del dettato costituzionale; per l’affermato legame, anche in tal caso, tra inamovibilità dei singoli magistrati e indipendenza dei medesimi.

     

    Sentenza 103/1964

    Cristina Luzzi, 27 settembre 2025

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