Con la sentenza n. 170/2015, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di costituzionalità, ex art. 3 Cost., sollevate dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione e dalla Sezione disciplinare del CSM, relative all’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, nella parte in cui quest’ultimo dispone(va) l’obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, quale sanzione accessoria, quando ricorre una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), dello stesso d.lgs., ossia in caso di violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, o mancato rispetto della dignità della persona, da cui sia derivato un danno ingiusto o un indebito vantaggio ad una delle parti.
Osservando come la sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato condannato si applichi obbligatoriamente a un ampio ventaglio di comportamenti, qualificati come illeciti disciplinati, ma non connotati, contestualmente, da una particolare gravità, né da uno specifico grado di colpa, i giudici costituzionali ritengono che tale misura punitiva sia basata su una presunzione assoluta, svincolata oltre che dalla valutazione di proporzionalità del giudice disciplinare «anche dalla verifica della sua concreta congruità con il fine (ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare) di evitare che, data la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o ufficio appaia in contrasto con il buon andamento della amministrazione della giustizia». Ciò determina un vulnus del principio di uguaglianza derivante sia dalla circostanza per cui tale peculiare (e più grave) trattamento sanzionatorio è riservato dal decreto legislativo n. 109/2006 alle sole violazioni suddette, sia dall’inadeguatezza, alla luce del livello di gravità delle condotte sanzionate, di tale trattamento sanzionatorio, al netto del suo carattere accessorio.
Il trasferimento automatico ad altra sede o ad altro ufficio, inoltre, rappresentando «una eccezione alla regola della inamovibilità», incide significativamente sulla portata afflittiva della sanzione; aggiungendosi, infatti, alla sanzione disciplinare tipica, il trasferimento automatico ad altra sede o ad altro ufficio può compromettere il prestigio personale e professionale del magistrato condannato, in virtù della presumibile risonanza esterna che tale provvedimento assume soprattutto nelle sedi giudiziarie di medie e piccole dimensioni.
Senza considerare, aggiungono i giudici costituzionali, come «la misura del trasferimento, ove non congruamente supportata da valide ragioni che la rendano “funzionalmente” giustificata, potrebbe finire per profilare aspetti di dubbia compatibilità con lo stesso principio di inamovibilità dei giudici costituzionalmente sancito dall’art. 107 Cost.».
Per un approfondimento sul punto, cfr., F. Rimoli, La sanzione disciplinare ai magistrati tra ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, in Giur. cost., n. 4/2015, p.1333 ss.
Cristina Luzzi, 29 settembre 2025




