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    La Corte e la nomina a magistrato di Cassazione (C. cost., sent. 86/1982 del 7 maggio 1982)

     Con la sentenza n. 86 del 1982 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della legge n. 831 del 1973 (c.d. legge Breganzone) nella parte in cui, tra l’altro, essa prevedeva che la conseguita valutazione favorevole comportasse la nomina a magistrato di Cassazione, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina.

    In particolare, la Corte ha rilevato come, anticipando la nomina stessa a magistrato di Cassazione, collegandola cioè al solo superamento del primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di Corte d’appello, la norma indubbiata introducesse «un sistema di progressione non più giustificabile, non solo in ragione delle funzioni spettanti ai nominati, che generalmente continuano ad essere quelle precedenti (secondo l’espressa previsione dell'art. 9 della legge n. 831), ma neanche in relazione ad esigenze di buon andamento della giustizia o d’indipendenza della magistratura».

    Peraltro, dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente si ricava univocamente come essa «ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati», sorretta dall’esplicito intento, messo in rilievo dalla stessa Corte nella precedente sentenza n. 50 del 1970, «d’imporre la soppressione dei "gradi gerarchici" della magistratura». Tuttavia, «l’art. 107, terzo comma, Cost., non è «ormai privo di ogni potenzialità dopo l’entrata in vigore della "distinzione dei magistrati secondo le funzioni", di cui alla legge n. 392 del 1951. Al contrario, da quel precetto va ricavato pur sempre il divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati stessi, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale». 

    Questo, a giudizio della Corte, «è il caso dell’art. 7 della legge n. 831 del 1973, il quale avrebbe eretto a sistema la qualifica non funzionale di magistrato di Cassazione». Ciò determina un’anomalia censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale «anche perché incide sulla sola categoria funzionale di magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale». Nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 107, terzo comma, Cost., «il legislatore ordinario può validamente disporre (…) circa la disciplina delle funzioni giurisdizionali ed il corrispondente trattamento dei giudici stessi»; ciononostante, «le leggi ordinarie non possono disporre delle funzioni costituzionalmente riservate alla Corte di cassazione (in base al secondo e terzo comma dell’art. 111), né possono dunque trascurare un siffatto motivo di diversità funzionale nell’attribuire la qualifica di magistrato di cassazione». 

    In sintesi, la sentenza si segnala per il supporto offerto alla lettura dell’articolo 107, terzo comma, Cost., in base alla quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per funzioni e solo la diversità dei compiti loro affidati giustifica le differenze di posizione tra gli stessi.

    Per un approfondimento, si veda P. F. GROSSI, Orientamenti attuali di giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione degli artt. 105, 107, comma 3, e 104, comma 4 della Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1982, p. 1828 ss.

     

    Sentenza 86/1982

    Cristina Luzzi, 8 settembre 2025

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