logo UniMi h800
logo OOG h800
    logo UniPi h800

    img testata loghi prin4

    La Corte e la garanzia dell’inamovibilità dei magistrati nei casi di supplenze e applicazioni (C. cost., sent. 156/1963 del 5 dicembre 1963)

    Con la sentenza n. 156/1963, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 101 del R.D. n. 12/1941 (cd. decreto Grandi), in riferimento agli artt. 25, 105 e 107 Cost., nella parte in cui esso dispone(va) che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto può -su designazione del Procuratore generale- essere destinato, con decreto del presidente della Corte d’appello, a svolgere temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito.

    Dopo aver escluso che la temporanea “destinazione” di un pretore o di un aggiunto giudiziario a compiere le funzioni del pretore mancante o impedito di un altro o medesimo distretto, contemplata dalla norma censurata, violi il diritto di ciascuno non essere distolto dal giudice naturale, sancito dall’articolo 25, comma 1, Cost., invocando in tal senso la contestuale e preminente esigenza di continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, la Corte ha rigettato le ulteriori questioni di costituzionalità. Il carattere provvisorio del provvedimento di destinazione di un magistrato a un ufficio diverso da quello al quale egli sia "assegnato" impedisce di accomunare quest’ultimo alle assegnazioni e ai trasferimenti riservati, dall’articolo 105 Cost., alla competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

    La disposizione indubbiata non si pone in contrasto nemmeno con l’articolo 107 Cost., laddove quest’ultimo conferisce ai magistrati la garanzia dell’inamovibilità, «presidiando la conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico" del magistrato (e cioè della sede e delle funzioni alle quali egli sia stato permanentemente "assegnato" ai sensi dell'art. 105 della Costituzione)».

    La previsione della garanzia dell’inamovibilità non esclude, tuttavia, la possibilità che, anche senza il consenso dei magistrati interessati, vengano adottati «per esigenze del servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale sono "assegnati", come pure provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti - volte ad assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale -, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali egli sia permanentemente "assegnato"». Non incidendo, pertanto, sullo “stato giuridico” dei magistrati, entrambi i provvedimenti non violano la garanzia dell’inamovibilità.

     

    Sentenza 156/1963

    Cristina Luzzi, 27 settembre 2025

    Cerca nel Sito

    Newsletter

    Preferenze dell'utente sui cookie
    Questo sito utilizza i cookies per offrire una esperienza di navigazione migliore. Se non accetti di installarli il sito potrebbe non funzionare come atteso.
    Accetta tutto
    Rifiuta tutto
    Cookie policy
    Analitici
    Strumenti utilizzati per analizzare i dati per misurare l'efficacia di un sito web e per capire come sta funzionando.
    Google Analytics
    Accetto
    Rifiuto
    Advertisement
    If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
    Google Ad
    Accetto
    Rifiuto
    Salva