Con la sentenza n. 156/1963, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 101 del R.D. n. 12/1941 (cd. decreto Grandi), in riferimento agli artt. 25, 105 e 107 Cost., nella parte in cui esso dispone(va) che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto può -su designazione del Procuratore generale- essere destinato, con decreto del presidente della Corte d’appello, a svolgere temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito.
Dopo aver escluso che la temporanea “destinazione” di un pretore o di un aggiunto giudiziario a compiere le funzioni del pretore mancante o impedito di un altro o medesimo distretto, contemplata dalla norma censurata, violi il diritto di ciascuno non essere distolto dal giudice naturale, sancito dall’articolo 25, comma 1, Cost., invocando in tal senso la contestuale e preminente esigenza di continuità e prontezza della funzione giurisdizionale, la Corte ha rigettato le ulteriori questioni di costituzionalità. Il carattere provvisorio del provvedimento di destinazione di un magistrato a un ufficio diverso da quello al quale egli sia "assegnato" impedisce di accomunare quest’ultimo alle assegnazioni e ai trasferimenti riservati, dall’articolo 105 Cost., alla competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.
La disposizione indubbiata non si pone in contrasto nemmeno con l’articolo 107 Cost., laddove quest’ultimo conferisce ai magistrati la garanzia dell’inamovibilità, «presidiando la conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico" del magistrato (e cioè della sede e delle funzioni alle quali egli sia stato permanentemente "assegnato" ai sensi dell'art. 105 della Costituzione)».
La previsione della garanzia dell’inamovibilità non esclude, tuttavia, la possibilità che, anche senza il consenso dei magistrati interessati, vengano adottati «per esigenze del servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale sono "assegnati", come pure provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti - volte ad assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale -, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali egli sia permanentemente "assegnato"». Non incidendo, pertanto, sullo “stato giuridico” dei magistrati, entrambi i provvedimenti non violano la garanzia dell’inamovibilità.
Cristina Luzzi, 27 settembre 2025




