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    Sulla designazione temporanea di giudici già assegnati ad una sezione ad un’ulteriore sezione dello stesso organo giurisdizionale (CGEU 2025 del 1 agosto 2025)

    Sentenza CGUE, Seconda Sezione, 1° agosto 2025, cause riunite C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23, C-493/23 [Daka e A] 

    Con la sentenza che qui si segnala, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a provvedimenti del presidente di un organo giurisdizionale nazionale di designazione di giudici assegnati a una sezione di tale organo giurisdizionale al fine di esercitare temporaneamente le funzioni giudicanti presso un’altra sezione di detto organo giurisdizionale, sebbene tali giudici non abbiano dato il consenso a tale designazione, non dispongano di alcun mezzo di ricorso giurisdizionale per contestarla, detta designazione implichi un aumento del carico di lavoro dei giudici interessati e richieda il loro impegno in materie estranee al settore in cui sono specializzati e tale presidente sia stato nominato presso lo stesso organo giurisdizionale in condizioni incompatibili con i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE; purché tali provvedimenti siano fondati su motivi legittimi attinenti, in particolare, a una buona amministrazione della giustizia, siano adottati sulla base delle norme nazionali che disciplinano l’organo giurisdizionale di cui trattasi siano temporanei e strettamente delimitati nel tempo, non rimettano in discussione l’assegnazione dei giudici interessati alla loro sezione d’origine e non comportino alcuna retrocessione di grado né alcuna revoca nell’assegnazione a tali giudici delle cause di cui sono investiti. 

    Nel caso di specie, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi di indipendenza e imparzialità dei giudici di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 35 paragrafo 3 della legge sulla Corte suprema polacca (organo equivalente alla Corte di cassazione italiana) dal primo presidente della Corte suprema medesima di designazione di due giudici, già assegnati alla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale, all’ulteriore esercizio delle funzioni giudicanti presso la Sezione civile per tre mesi. 

    La Sezione civile della Corte suprema, giudice del rinvio, dubita dell’indipendenza e dell’imparzialità dei collegi giudicanti così costituiti, sotto diversi profili. Anzitutto, la prima presidente della Corte suprema, che ha operato tale designazione, e la presidente della Sezione civile, che ha assegnato le cause ai giudici coinvolti dalla designazione, sarebbero state nominate nelle stesse circostanze ritenute incompatibili con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dalla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema nella sentenza del 6 ottobre 2021. Inoltre, la designazione temporanea del giudice interessato è disposta in una sezione diversa ed ulteriore rispetto a quella alla quale è stato assegnato senza essere dispensato dalle funzioni giurisdizionali della sezione originaria dovendo pertanto svolgere un doppio lavoro in materie estranee alla propria specializzazione, senza una motivazione da parte del primo presidente, senza il consenso del giudice medesimo e senza la possibilità per quest’ultimo di beneficiare di un ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento.

    La Corte di giustizia ha escluso l’incompatibilità della disciplina oggetto del rinvio pregiudiziale con l’19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della CDFUE. In primo luogo affermando che la circostanza che la prima presidente della Corte suprema, che ha operato tale designazione, e la presidente della Sezione civile, che ha assegnato le cause ai giudici coinvolti dalla designazione, siano state nominate alle funzioni di giudice in condizioni incompatibili con l’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non determina l’inesistenza di qualsiasi misura di organizzazione interna dei lavori di un organo giurisdizionale e non è di per sé sufficiente a giustificare che i collegi giudicanti così costituiti debbano, anch’essi, essere considerati come non costituenti un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione. In secondo luogo affermando che tali provvedimenti di designazione, essendo stati adottati per far fronte ad un aumento del contenzioso, essendo temporanei, non comportando conseguenze significative sulla vita e sulla carriera dei giudici designati, non costituiscono un mezzo per esercitare un controllo sul contenuto delle decisioni giudiziarie e, pertanto, sono compatibili con i principi di indipendenza e imparzialità, nonché con il requisito di un giudice precostituito per legge.

    In conclusione, spetta al giudice del rinvio, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, verificare la regolarità della composizione dei collegi giudicanti.

    Sentenza CGUE 1 agosto 2025, Daka

    Lorenzo Monticelli, 5 novembre 2025

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