(Corte Edu, decisione 12 maggio 2009, Tosti c. Italia)
Nella decisione Tosti c. Italia la Corte Edu ritiene compatibile con il diritto ad un giusto processo, riconosciuto dall’art. 6 CEDU e con le libertà di pensiero e di espressione di cui agli artt. 9 e 10 CEDU, la misura del trasferimento, decisa dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del magistrato ricorrente. La vicenda trae origine dal ricorso di un magistrato, che aveva avuto una relazione con una donna coniugata. Quando la donna rimase incinta, Tosti – convinto di essere il padre del bambino – avviò un procedimento per il riconoscimento di paternità e inviò presso l’abitazione della donna e di suo marito uno psicologo per informare quest’ultimo che il bambino non era suo figlio. Successivamente, il magistrato partecipò a trasmissioni televisive e rilasciò interviste per rivendicare la propria paternità. A seguito di un esposto della coppia, il CSM ritenne la condotta del magistrato persecutoria e non conforme alla dignità della funzione esercitata e dispose il suo trasferimento per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del r.d. n. 511 del 1946. Il provvedimento è stato poi confermato dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, secondo i quali esso rispondeva all’esigenza di prevenire il rischio di compromissione del prestigio della funzione giudiziaria. Ad avviso dei giudici europei, il trasferimento subito dal ricorrente non viola nessuno dei parametri della Convenzione EDU invocati, apparendo proporzionato e giustificato, in quanto il comportamento non era conforme alla dignità della funzione giudiziaria. Pertanto, all’unanimità, la Corte EDU ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35 della Convenzione, in quanto manifestamente infondato.
Tommaso Saccardi, 02 luglio 2025





