La pronuncia ha posto fine ad una complessa vicenda in cui un procuratore della Repubblica di un importante circondario italiano era stato trasferito per una ritenuta incompatibilità ambientale dovuta, tra l’altro, all’aver dimostrato di avere a «cuore le sorti degli esponenti politici locali» di un noto partito italiano, nonché la contiguità del magistrato medesimo con un altro magistrato in servizio — già membro del Consiglio superiore della magistratura — documentata in alcune “chat” da cui sarebbe emerso «secondo la lettura proposta da una parte consistente della stampa l’intento di attribuire all’appellante l’incarico direttivo [di procuratore della Repubblica] non già per obiettive ragioni di merito, ma, piuttosto, per motivi di natura meramente associativa». Il procedimento per incompatibilità ambientale era nato da un esposto dei colleghi sostituti procuratori. In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato, con sentenza pronunciata a maggio 2023, ma pubblicata a gennaio 2024, ha accolto le deduzioni del ricorrente, rilevando in radice l’incompletezza dell’istruttoria svolta dal Csm insieme all’illegittimità dell’“incompatibilità distrettuale” che avrebbe escluso il trasferimento del magistrato ad altro ufficio del medesimo distretto.
Consiglio di Stato, sez. VII, 11 gennaio 2024, n. 380
Silvio Vinceti, 20 maggio 2025





