La delibera del CSM in oggetto attua la previsione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 44/2024, con cui il legislatore ha previsto una valutazione psicoattitudinale dei candidati che abbiano superato la prova scritta dell’esame di magistrato ordinario. I profili problematici connessi all’adozione di test psicoattitudinali sono molteplici, a partire dal dato pianamente giuridico della gerarchia delle fonti. Il legislatore ha infatti inserito tale previsione nel d.lgs. 44/2024 attuativo della l. di delegazione n. 71/2022, che tuttavia non contemplava una simile introduzione, le modifiche ivi previste concernendo i soli titoli di studio necessari per l’accesso al concorso. Anche la delibera attuativa del CSM, qui allegata, solleva notevoli ambiguità, nel momento in cui traccia una visione di test psicoattitudinale decisamente diversa da quella prevista in altri frangenti dell’ordinamento — priva, in particolare, di una valutazione psicopatologica. In sede di audizione degli esperti psicologi, erano infatti emersi due indirizzi interpretativi del concetto di «test psicoattitudinale» previsto dal legislatore: il primo interpretava «l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria» come presenza di «capacità cognitive specifiche necessarie per svolgere la professione di magistrato» e la cui valutazione ha come «scopo […] quello di ricerca nel candidato particolari abilità come la capacità di ragionamento, la velocità di apprendimento, la soluzione di problemi e l’adattamento a contesti nuovi». Il secondo indirizzo, invece, vedeva nei test una «valutazione degli aspiranti magistrati spiccatamente finalizzata all’accertamento di psicopatologie nonché di disturbi di personalità», anche sul presupposto che «sarebbe irragionevole, in fase avanzata della procedura concorsuale, svolgere prove dirette all’accertamento, nei candidati, di capacità cognitive specifiche, poiché queste sono state già evidenziate dal superamento delle prove scritte». Vista la «precisa scelta terminologica del Legislatore, che ha introdotto un test (successivo alle prove scritte) e un colloquio (in sede di prova orale) espressamente definiti psicoattitudinali», il CSM ha spostato il primo indirizzo in quanto «più aderente al dettato» di una «disposizione normativa […] inequivoca». La delibera ha infine autorizzato all’elaborazione dei test la Sesta Commissione, che si gioverà della collaborazione di quattro esperti scelti tra i soggetti auditi in precedenza.




