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    Sulla revoca dell’assegnazione di procedimenti già attribuiti ad un giudice (CGEU 2025 del 6 marzo 2025)

    Sentenza CGUE, Quinta sezione, 6 marzo 2025, cause C-647/21 [D. K.] e C-648/21 [M.C. e M.F.]


    Con la sentenza che qui si segnala, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha afferma che:

    1. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale un organo di un tribunale nazionale, quale il collegio di quest’ultimo, può revocare l’assegnazione a un giudice di tale tribunale di una parte o della totalità dei procedimenti a lui attribuiti, senza che detta normativa preveda i criteri che devono guidare tale organo quando adotta una simile decisione di revoca e imponga di motivare la suddetta decisione. 
    2. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che essi impongono a un tribunale nazionale di disapplicare una delibera del collegio di tale tribunale che revoca l’assegnazione a un giudice di detto tribunale dei procedimenti a lui attribuiti nonché altri atti successivi, come le decisioni relative alla riassegnazione dei summenzionati procedimenti, qualora tale delibera sia stata adottata in violazione del citato articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Le autorità giudiziarie competenti a designare e modificare la composizione della formazione giudicante devono disapplicare una tale delibera.

    Nel caso di specie, un tribunale polacco ha revocato ad una giudice del tribunale stesso l’assegnazione di settanta procedimenti, senza il consenso di quest’ultima, con una delibera di revoca senza motivazione e senza che quest’ultima le fosse notificata. Il tribunale medesimo ha inoltre trasferito detta giudice da una sezione ad un'altra ed ha assegnato i procedimenti revocati ad altro giudice.


    La giudice interessata dalla suddetta revoca opera rinvio pregiudiziale sostenendo che le norme della legge sull’ordinamento giudiziario polacco violino i principi di inamovibilità, di indipendenza, di imparzialità e di precostituzione per legge dei giudici previsti dal combinato disposto dell’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto prevededono il potere del collegio di un tribunale, formato da presidenti di tribunali nominati da un organo del potere esecutivo (ossia il Ministro della Giustizia polacco che contemporaneamente è anche Procuratore generale), di revocare l’assegnazione di procedimenti ad un giudice senza il suo consenso, senza la possibilità del giudice interessato di esperire un ricorso giurisdizionale, senza che tale diritto nazionale preveda dei criteri sulla cui base adottare la decisione di revoca e senza che sia previsto l’obbligo di motivazione. Secondo la giudice del rinvio, la revoca dell’assegnazione ed il trasferimento che hanno riguardata quest’ultima, costituiscono una sorta di sanzione disciplinare dissimulata per aver tentato di contestare la regolarità della nomina di un giudice che componeva, insieme a lei, un’altra formazione giudicante e per avere annullato una sentenza di primo grado emessa da un organo giurisdizionale che non soddisfaceva i requisiti previsti dal diritto dell’Unione.

    La Corte di giustizia afferma l’incompatibilità della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea in quanto, non prevedendo criteri oggettivi sulla cui base procedere ad una delibera di revoca di assegnazione di procedimenti di un giudice, né l’obbligo di motivazione di tale delibera, non permette di escludere che tale revoca sia arbitraria o, addirittura, costituisca una sanzione disciplinare dissimulata, e che ciò vale, a maggior ragione, quando a una simile revoca è seguito il trasferimento del giudice medesimo. Pertanto, afferma la Corte, che l’art. 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e il principio del primato del diritto UE devono essere interpretati nel senso che impongono ad un tribunale di disapplicare una delibera di revoca dell’assegnazione di procedimenti e gli altri atti successivi, adottati sulla base di tale disciplina nazionale.

    Sentenza CGUE, 6 marzo 2025, D.K

    Lorenzo Monticelli, 5 novembre 2025

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