Si pubblica uno stralcio della relazione presentata dal relatore sul sistema delle garanzie, on. Marco Boato, nell’ambito della proposta di revisione costituzionale del Titolo IV formulata dalla Commissione bicamerale presieduta dall’on. Massimo D’Alema, nella versione presentata all’esame delle Camere il 4 novembre 1997. All’estratto della relazione si accompagna, in calce, il testo del progetto di riforma.
Come è noto, la Commissione D’Alema fu istituita con la legge costituzionale n. 1 del 1997, che delineava un procedimento di revisione costituzionale in deroga rispetto all’art. 138 Cost. Secondo la legge istitutiva essa era fornita di poteri referenti e, una volta pronunciatasi sugli emendamenti, avrebbe trasmesso il relativo testo alle Camere per il successivo esame da parte di ciascuna di esse. Proprio tale versione, successiva al voto degli emendamenti, è qui oggetto di pubblicazione.
Le principali proposte formulate dalla Commissione sul tema della magistratura, in particolar modo ordinaria, furono le seguenti:
- previsione dell’unità funzionale della giurisdizione con equiparazione espressa di status, garanzie, sistema di nomina e responsabilità tra magistrati ordinari e amministrativi;
- un rigoroso regime di incompatibilità per entrambe le categorie di magistrati e di limiti alla loro partecipazione alle competizioni elettorali;
- costituzionalizzazione dei princìpi di responsabilità, correttezza e riservatezza nell’esercizio delle funzioni;
- introduzione di un concorso riservato che consenta il passaggio tra le funzioni giudicanti e requirenti, ferma restando l’unicità dell’accesso in magistratura;
- vincolo all’esercizio di funzioni giudicanti per i primi tre anni di servizio, allo scopo di meglio perseguire l’unicità della giurisdizione e promozione, in capo al Ministro della giustizia, di una formazione comune propedeutica all’esercizio delle funzioni giudiziarie e forensi
Va segnalato che furono respinti gli emendamenti volti a realizzare una piena separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, attraverso concorsi separati o l’irreversibilità della scelta iniziale circa la funzione da svolgere.
Quanto al Consiglio superiore della magistratura e alla materia disciplinare, si previdero:
- due distinti Consigli, l’uno per la magistratura ordinaria e l’altro per quella amministrativa;
- per il Consiglio della magistratura ordinaria, due sezioni (una per i giudici e una per i pubblici ministeri) e l’elezione per tre quinti da parte dei magistrati (rispettivamente, giudici e pubblici ministeri) e per due quinti dal Senato della Repubblica;
- la possibilità, per il Ministro della giustizia, di partecipare alle riunioni di entrambi i Consigli senza diritto di voto e con facoltà di avanzare proposte e richieste;
- l’affidamento della potestà disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari e amministrativi alla nuova Corte di giustizia della magistratura, designata con elezione di secondo grado dai componenti dei due Consigli, composta da membri degli stessi e che assumeva, altresì, il ruolo di giudice dell’impugnazione dei provvedimenti adottati dai Consigli medesimi;
- l’attribuzione della titolarità dell’azione disciplinare e dell’obbligatorietà del suo esercizio a un istituendo Procuratore generale, eletto dal Senato della Repubblica tra coloro i quali fossero in possesso dei requisiti per la nomina a giudice costituzionale, con contestuale sottrazione al Ministro della giustizia;
- mantenimento della facoltà di richiedere l’esercizio dell’azione penale in capo al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Infine, la Commissione intese introdurre una riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, da intendersi nel senso più stringente possibile.




