1. Premessa
Queste riflessioni prendono le mosse dalla approvazione, il 10 giugno 2026, della delibera del C.S.M di “Aggiornamento delle linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale”. Quelle che vengono rivisitate sono, più precisamente, le precedenti “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” adottate l’11 luglio 2018.
Pur concernendo il documento di indirizzo sia gli uffici giudicanti, sia le Procure, ci si concentrerà sui principi comuni ed essenzialmente su quanto riguarda queste ultime. Ciò, da un lato, per l’indiscutibile maggiore rilievo del tema dei rapporti fra magistratura requirente e mezzi di comunicazione; dall’altro, per il fatto che il legislatore si è premurato di intervenire, per limitarla, solo sulla possibilità dei pubblici ministeri di comunicare con la stampa (lo rileva F. Biondi. Intervento al Seminario “Uffici di Procura e comunicazione. Evoluzione normativa e prassi tra criticità e prospettive”, i cui atti sono pubblicati in Questo Osservatorio).
In questa sede, peraltro, non ci si occuperà del delicato problema concernente la possibilità per il C.S.M. di adottare linee guida (il tema dei poteri paranormativi è assai discusso e si veda, sul punto, per tutti N. Zanon, F. Biondi, Il sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2024, p. 49 e ss.). Sia concesso solo osservare che, circoscritto nel senso appena precisato l’ambito di indagine, l’art. 5 del D.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che si occupa dei rapporti fra Procure della Repubblica e mezzi di comunicazione, fornisce, in qualche modo, un (forse troppo lato?) aggancio normativo per l’indicazione di linee guida sulla comunicazione delle Procure della Repubblica. Tale disposizione, fra l’altro, riafferma il principio della impersonalità degli uffici requirenti e stabilisce che i rapporti con i mezzi di comunicazione sono tenuti dal Procuratore capo o da un magistrato delegato, nonché che la divulgazione “di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”).
Tanto chiarito, le brevissime considerazioni che seguono si concentreranno: a) sulla indicazione dei principi che vengono in rilievo parlando di comunicazione da parte dei magistrati requirenti; b) sulle ragioni e principali novità dell’aggiornamento del C.S.M. il 10 giugno 2026; c) su alcune osservazioni generali sulle nuove linee guida.
2. Le peculiarità della comunicazione delle attività inquirenti
Come evidenzia correttamente la delibera sulle “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” adottata l’11 luglio 2018, integralmente ripresa dalla decisione del 10 giugno 2026, “la trasparenza e la comprensibilità dell’azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell’ordinamento e sono correlati ai principi d’indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati”.
Simili affermazioni danno un ulteriore rilievo e spessore, nel settore della ‘comunicazione giudiziaria’, al generale diritto di informare e di essere informati che l’art, 21 Cost. garantisce rispettivamente agli organi di informazione ed ai singoli individui.
Tuttavia, nella ‘circolazione’ delle notizie relative alle attività inquirenti, i diritti di cui si è detto devono essere contemperati – oltre che con quelli sempre rilevanti in materia di cronaca come la salvaguardia della dignità delle persone e dei dati – con altri e specifici diritti, anch’essi fondamentali. Ci si riferisce, ovviamente, ai diritti dei soggetti che partecipano al processo, su tutti quello di difesa, ed al rispetto dell’essenziale principio della presunzione di non colpevolezza.
Le linee guida, tanto nella versione del 2018, quanto in quella del 2026, tengono espressamente conto anche delle norme sovranazionali finalizzate a garantire che i media abbiano un corretto accesso alle notizie. Fra queste, spiccano l’art. 6, paragrafo 2, della CEDU e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ove si afferma il principio della presunzione di innocenza sino all’accertamento definitivo della responsabilità. Nella stessa direzione, assume rilievo anche l’art. 4 della direttiva dell’UE 2016/343 che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le dichiarazioni pubbliche delle autorità non presentino la persona sottoposta a procedimento come colpevole prima che la sua responsabilità sia legalmente accertata.
In questo quadro, le prime linee guida – quelle del 2018 – chiariscono, da un lato, come una loro idea essenziale sia quella di “incoraggiare lo sviluppo di un approccio proattivo e garantistico all’informazione, rispetto sia a specifici casi sia al funzionamento dell’intero sistema di giustizia”; dall’altro, che l’obiettivo sia “definire prassi applicative tendenzialmente uniformi su tutto il territorio nazionale”, specificando i doveri degli uffici giudiziari nella comunicazione e “ciò che gli organi di informazione, e più in generale i cittadini, possono attendersi da questa attività”.
Con riguardo agli uffici requirenti, senza entrare nello specifico, si precisa che le modalità della comunicazione debbono: a) non interferire con le attività di indagine; b) non arrecare danno ai diritti dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali; c) essere “rispettos[e] delle decisioni e del ruolo del giudice”. Un punto essenziale è quello in cui l’atto di indirizzo del C.S.M. (sempre nella versione del 2018) dà una ampia libertà al “capo dell’ufficio” sulla scelta delle “modalità (…) della comunicazione”. Si indicano, esemplificativamente, “conferenze-stampa, incontri meno formalizzati, dichiarazioni, comunicati di varia natura”, ritenendoli equipollenti. Nella decisione si chiede di tenere conto, fra l’altro, della tempestività, correttezza ed efficacia della comunicazione; della necessaria parità di trattamento dei media; della “massima possibile spersonalizzazione della comunicazione”; della imprescindibile tutela della dignità delle persone coinvolte.
Questi, in estrema sintesi, i punti che paiono più rilevanti delle linee guida adottate nel 2018, soprattutto nell’ottica di meglio comprendere l’importanza e l’impatto dell’adeguamento deciso nel 2026.
3. Ragioni e principali novità dell’aggiornamento
L’aggiornamento, per espressa affermazione del C.S.M. si rende necessario sia per il mutato quadro normativo, sia per l’evoluzione che il sistema comunicativo ha, in generale, subito. Constatazione essenziale è quella secondo cui “la comunicazione non è più un fenomeno esterno alla funzione, né un capitolo marginale delle relazioni fra magistratura e mass media” (C. Parodi, La comunicazione giudiziaria dopo la nuova circolare del CSM: da funzione accessoria a dimensione strutturale della giurisdizione, in sistemapenale.it, p. 2).
Le ‘nuove’ linee guida recepiscono le indicazioni del legislatore che è in più punti intervenuto sulla materia con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Da un lato, esso ha modificato l’art. 115-bis c.p.p., dando ulteriore e specifico rilievo alla presunzione di innocenza. La disposizione del codice processuale penale espressamente stabilisce che “nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”. Dall’altro, ha rivisto l’art. 5 del D.lgs 20 febbraio 2006, n. 106, prevedendo che il Procuratore della Repubblica “mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa” (comma 1). Se ne deduce che lo strumento della conferenza stampa è concepito, innanzitutto dal legislatore, come eccezionale, mentre il canale ordinario deve essere quello del comunicato.
Altro elemento che fonda l’aggiornamento è, lo si è accennato, la presa d’atto dell’evoluzione dei sistemi di comunicazione. La dimensione digitale di quest’ultima determina una conservazione ed accessibilità delle informazioni sostanzialmente permanenti. Ciò rende essenziale che anche le rettifiche, gli aggiornamenti e le precisazioni siano rese facilmente reperibili e consultabili. Nella delibera si afferma che “la comunicazione istituzionale cessa di essere considerata come un atto istantaneo ed esaurito nel momento della sua diffusione e viene invece ricondotta a un ciclo più ampio, che include la permanenza nel tempo dell’informazione e l’esigenza di impedirne una cristallizzazione deformante”.
Tutto questo sta alla base della novità più importante dell’aggiornamento delle linee guida, ovvero il rilievo dato all’aspetto reputazionale. Nella parte di illustrazione della delibera del 10 giugno 2026 si dice che si ha un “passaggio da una tutela incentrata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia, che include in modo espresso la protezione reputazionale della persona”. Si sottolinea che il profilo maggiormente “innovativo” dell’intervento sta nel “riconosce[re] che la reputazione, oggi, è parte essenziale della tutela della persona e che anche l’amministrazione della giustizia è chiamata a farsene carico”. La tutela della reputazione, oltre ovviamente alla presunzione di innocenza, entra a far parte degli elementi da contemperare, nella comunicazione istituzionale, con il diritto di cronaca. Essa non è un elemento impalpabile e indeterminato, ma viene considerata come “proiezione sociale della dignità della persona” (si condivide qui l’osservazione di C. Parodi, La comunicazione giudiziaria dopo la nuova circolare del CSM, cit., p. 4).
Per tutelare l’ambito in discorso, nelle linee guida si insiste sulla necessità che le informazioni siano aggiornate, chiare, non enfatiche. Non solo, si danno indicazioni comuni sulle procedure, sui contenuti e sulle modalità delle comunicazioni che gli uffici dovranno seguire. Assai rilevante è, in un contesto in cui le informazioni ‘permangono’ nel sistema della comunicazione soprattutto digitale, l’onere di aggiornamento delle notizie, ogni volta che vi siano elementi di novità di un certo peso, che è imprescindibile per preservare proprio l’aspetto reputazionale. In sintesi, tale dovere è l’elemento centrale (forse il più importante) per realizzare l’obiettivo dichiarato dalle linee guida, ovvero, lo si ribadisce, tutelare la considerazione pubblica delle persone coinvolte nei procedimenti penali.
Concretamente le linee guida stabiliscono che la comunicazione deve: a) indicare chiaramente la fase processuale cui si riferisce; b) evidenziare le ipotesi investigative e precisare che esse non rappresentano un accertamento definitivo della responsabilità; c) “limitarsi alle sole informazioni necessarie al soddisfacimento dell’interesse pubblico concretamente ravvisato”; d) adottare un lessico “neutro, sobrio e basato sul presupposto di non colpevolezza”; e) evitare espressioni “enfatiche” e “suggestive”, non rilevare “dettagli superflui”.
Un punto innovativo che merita di essere ancora una volta evidenziato è il fatto che l’aggiornamento delle linee guida ha ‘elevato’ i comunicati stampa, anziché le conferenze stampa, a canale normale e ordinario di diffusione delle notizie, nonché di raccordo con i mezzi di comunicazione. Si dice nella illustrazione dell’aggiornamento deliberato il 10 giugno 2026 che si “individua nel comunicato scritto la modalità ordinaria della comunicazione istituzionale”, mentre si “configura la conferenza stampa come strumento eccezionale, utilizzabile solo in presenza di uno specifico e concreto interesse pubblico, da esplicitare preventivamente in un atto motivato” (cfr. la Relazione illustrativa all’interno della delibera).
Viene, quindi, recepito (doverosamente) l’orientamento del legislatore, nell’intento di evitare la personalizzazione nella comunicazione e di rendere tracciabile la ‘filiera’ comunicativa, anche in una evidente chiave di verifica delle responsabilità.
4. Considerazioni complessive sulla delibera
Senza poter qui entrare nello specifico delle linee guida date dal C.S.M. agli uffici requirenti, si impongono alcune, sia pur sintetiche, riflessioni complessive.
Anzitutto, appare con forza la complessità e delicatezza del tema. A tacer d’altro, ciò si ricava dal fatto che la deliberazione è slittata dal 20 maggio 2026 – data in cui la delibera era stata inserita per la prima all’ordine del giorno – al 10 giugno 2026. Non solo, sul finire di quest’ultima seduta del plenum è stato proposto il ritorno in Commissione (la settima) per consentire un ulteriore approfondimento e la mozione, del Primo presidente della Corte di cassazione, è stata respinta con pochi voti di scarto.
Inoltre, come si ricava da alcuni articoli di stampa, la proposta della Commissione, poi approvata, ha suscitato anche alcune vivaci critiche. Le più radicali sono state quelle provenienti sia da alcune voci interne alla magistratura, segnatamente da pubblici ministeri preoccupati per l’aggravio che il vincolo di aggiornamento delle notizie può determinare, sia dalla Federazione della stampa, animata dal timore che le linee guida possano limitare eccessivamente il diritto all’informazione dell’opinione pubblica e mettere, quindi, una sorta di ‘bavaglio’ ai mezzi di comunicazione (per farsi una idea delle obiezioni si vedano per tutti gli articoli apparsi il 20 maggio su “Il Dubbio” e il 3 giugno su “Il Sole 24 ore”).
Le riserve di cui si è detto, tuttavia, non hanno impedito l’approvazione delle linee guida – emendate in punti limitatissimi, specie nella parte relativa alla procedura sulle decisioni comunicative – che, a parere di chi scrive, vanno valutate assai positivamente.
Si condivide quanto emerso nel dibattito in plenum, ovvero che la delibera, lungi dal voler limitare la libertà di informazione, risponde alla esigenza di dare vita ad un canale di comunicazione, quello dei comunicati, che ha fra i suoi elementi chiave l’obiettivo di assicurare chiarezza, oggettività e non discriminazione. In sintesi, non si tratta di limitare le informazioni, ma di ridurre l’enfasi e l’estemporaneità di queste ultime. Il tutto per tutelare la dignità delle persone coinvolte (indagati, imputati e vittime) e la imparzialità, nonché (forse soprattutto) la apparente imparzialità della magistratura.
Per riprendere quanto detto nella seduta del 10 giugno 2026, la delibera esplicita e rende operativi principi che sono già presenti nel sistema giuridico italiano e dà attuazione a indicazioni costituzionali. Non si introducono limiti, ma si adegua la tutela della persona alla ‘realtà tecnologica’ attuale. Si tiene conto, doverosamente, del fatto che le informazioni restano sempre disponibili e del rischio di non aver una realizzazione effettiva del diritto all’oblio.
Un elemento, cui si è fatto cenno sopra e che pare assai significativo, attiene alla volontà del C.S.M. di rendere tracciabili i ‘percorsi’ informativi e ben individuabili, all’interno degli uffici giudiziari, i soggetti responsabili delle comunicazioni (per la magistratura requirente il Procuratore o un magistrato delegato da quest’ultimo). In questo senso ha un peso non trascurabile l’aver stabilito che il mezzo di diffusione delle informazioni deve essere il comunicato stampa. Tutto questo, all’evidenza, rende verificabile ex post l’esercizio delle funzioni informative ed il loro corretto esercizio. Ciò, lo chiarisce la stessa delibera, rileva ai fini della vigilanza e, di conseguenza, della eventuale valutazione successiva delle condotte anche in chiave disciplinare. Il magistrato che non abbia seguito le indicazioni sulla comunicazione potrà essere chiamato a rispondere anche davanti al C.S.M. per violazione dei propri doveri d’ufficio.
Un ultimo tassello delle nuove linee guida che merita una sottolineatura è quello sulla formazione. Essendo quello informativo un momento non trascurabile della funzione giurisdizionale (lo ricorda C. Parodi, La comunicazione giudiziaria dopo la nuova circolare del CSM, cit., p. 9), emerge “la necessità di prevedere specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati” in materia di comunicazione. L’idea, espressamente dichiarata nella delibera del 10 giugno 2026, è quella di dare vita a percorsi di “formazione professionale permanente non limitata ai profili normativi”.
Nel complesso, l’aggiornamento delle linee guida si confronta con l’evoluzione del sistema dei canali di informazione e si preoccupa di dare la necessaria tutela alle persone coinvolte nelle ‘vicende’ giudiziarie anche dal punto di vista reputazionale. Quest’ultimo non solo ha assunto un rilievo sempre più centrale, ma richiede, proprio per l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, una attenzione e protezione via via maggiori, essendo ogni giorno di più strettamente collegato con la dignità della persona e con i suoi diritti fondamentali.
Stefano Catalano, 1 luglio 2026





