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    La riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario e di istituzione della Corte disciplinare [di Giulia Battaglia]

    Presentato il 13 giugno 2024 dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro della Giustizia Nordio, il disegno di legge di revisione costituzionale intitolato «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» si propone di modificare numerosi articoli del Titolo II (art. 87, comma 10 Cost.) e del Titolo IV (artt. 102, 104, 105, 106, 107 e 110) della Parte II della Costituzione, con l’obiettivo primario di realizzare la separazione della carriera giudicante da quella requirente. 

    Considerata la portata della riforma in oggetto per il nostro modello di ordinamento giudiziario, la Redazione ha deciso di dedicare all’argomento un’apposita sezione dell’Osservatorio, con l’intento di offrire al Lettore una selezione di materiali, normativi e dottrinali, che consenta di monitorare il procedimento legislativo e analizzare i contenuti della revisione costituzionale in itinere, al contempo agevolandone la fruizione. La pagina inaugura il format “Focus” dell’Osservatorio, pensato per esaminare in modo puntuale i più rilevanti processi di riforma in corso o che si prospetteranno in materia di ordinamento giudiziario.

    Al momento dell’attivazione del presente Focus, il d.d.l., approvato in prima deliberazione da Camera (A.C 1917) e Senato (A.S. 1353) senza modifiche, è stato trasmesso nuovamente alla Camera per la seconda deliberazione (A.C 1917-B).

    Secondo quanto previsto dall’art. 3 d.d.l. (che modifica l’art. 104 Cost.), «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». 

    In coerenza con tale impostazione, la riforma si propone di “sdoppiare” l’organo di governo autonomo della Magistratura, prevedendo un Consiglio superiore della magistratura giudicante e un Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi gli organi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e risultano composti, oltreché dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di cassazione, quali rispettivi membri di diritto, da componenti estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. 

    A ciascuno dei due Consigli sono attribuite le competenze relative ad assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare è invece riservata a una neoistituita Alta Corte disciplinare, competente a giudicare in sede di impugnazione le sue stesse sentenze, anche per motivi di merito, senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

    L’art. 4 del disegno di legge, che modifica l’art. 105 della Costituzione, prevede che l’Alta Corte sia composta da quindici giudici, con mandato quadriennale non rinnovabile: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

    Giulia Battaglia, 31 luglio 2025

    Iter della riforma

     

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