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    Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale del meccanismo di stabilizzazione dei magistrati onorari di lungo corso a fronte della rinuncia ai diritti pregressi (Cons. Stato 2025 del 24 settembre 2025)

    Con ordinanza del 24 settembre 2025 (reg. prov. coll. n. 7511/2025) il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. a) della l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ove si prevede che «la domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma».  

    Il legislatore aveva introdotto un articolato meccanismo di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, subordinandolo inter alia alla “transazione ex lege” prevista dalla norma censurata in oggetto. 

    In particolare, in punto di valutazione concernente la non manifesta infondatezza della questione sollevata, il giudice remittente invoca la violazione degli artt. 24, 111 e 117, comma 1 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’art. 47 CDFUE e 6, par. 1, CEDU. In riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la norma sembrerebbe violare il diritto di difesa e il principio del giusto processo, in quanto: a) subordina l’accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso; b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata del diritto di agire in giudizio attraverso una rinuncia preventiva e generalizzata imposta ex lege; c) fa discendere dalla mera partecipazione ad una procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale; d) induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la tutela giudiziaria delle pretese pregresse per accedere a quelle future, sostanzialmente imponendogli di scegliere tra la continuazione dei contenziosi in essere e la presentazione della domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa pretesa e la stabilizzazione pro futuro del rapporto di lavoro, presentata quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; e) altera la parità delle parti processuali, attribuendo un’ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella fattispecie dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi ad un giudice, in condizioni di parità, senza che una parte pubblica, il Ministero della Giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai provati; g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente in cui lo Stato è parte, per il tramite del Ministero della giustizia, determinando l’esito favorevole per la parte pubblica intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la parte privata ricorrente, così definitivamente precludendo, attraverso la declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il periodo precedente la stabilizzazione. 

    Parimenti, il giudice remittente ritiene integrata la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. e, quindi, delle norme-parametro di diritto unionale e convenzionale sopra richiamate, in quanto anch’esse garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, espressione di valori comuni di libertà, sicurezza e giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto. Imponendo, infatti, la norma, una rinuncia generalizzata alle pretese pregresse quale condizione per l’accesso alla procedura di conferma, essa si tradurrebbe in un irragionevole privilegio in favore dello Stato a danno dei diritti dei lavoratori, in violazione anche dei principi europei di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo. 

    Infine, è opportuno evidenziare che tale ordinanza, la quale concerne l’impianto normativo prodotto anche e soprattutto in forza del noto contenzioso giurisdizionale, nazionale e sovranazionale, il quale ha coinvolto la magistratura onoraria nel corso di questi ultimi anni, si colloca, sul piano cronologico, in un momento in cui una nuova serie di ricorsi sono stati proposti avverso la disciplina introdotta dalla legge 15 aprile 2025, n. 51. Quest’ultima, in particolare, ha imposto un trattamento retributivo, previdenziale e giuridico peggiorativo rispetto a quello pregresso, sulla base del quale i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 valutarono se accedere o meno alla procedura di conferma e, di conseguenza, se aderire o meno alla “transazione ex lege” imposta dalla medesima legge.

     

    Ordinanza CdS

    Nicola D’Anza, 6 novembre 2025

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